BITTER WINTER

Inchiesta “England-Wales Independent Inquiry into Child Sexual Abuse”: i Testimoni di Geova e la cosiddetta regola dei due testimoni

by | Oct 13, 2021 | Documents and Translations, Italian

La regola sulla necessità di avere due testimoni si riferisce soltanto alla gestione ecclesiastica, e non ha nulla a che fare con i rapporti dell’organizzazione con le autorità secolari.

di Massimo Introvigne

Articolo 2 di 2. Leggi l’articolo 1.

Read the original article in English.

From the July 1–August 4, 2019, study issue of The Watchtower, which offered important insights on the Jehovah’s Witnesses policy against child sexual abuse.
Dall’edizione di studio della Torre di Guardia del 1° luglio-4 agosto 2019, che forniva importanti indicazioni sul tema degli abusi sessuali sui minori.

Come si è discusso nel primo articolo di questa serie, nel suo rapporto del settembre 2021 circa la protezione dei minori dagli abusi nelle organizzazioni e negli ambiti religiosi la “Independent Inquiry into Child Sexual Abuse for England and Wales” ha concluso che, sebbene in passato – come nel caso della maggior parte delle altre religioni –  presentassero delle criticità, ora le policy adottate dai Testimoni di Geova nella gestione dei casi di abusi sui minori risultano migliorate. Anziché concentrarsi sul presente, alcuni media hanno preferito cogliere l’occasione del rapporto per evidenziare i casi passati, reiterando antiche calunnie nei confronti dei Testimoni di Geova.

D’altra parte, vi è un aspetto per il quale l’Inchiesta critica pesantemente – ma, a mio avviso, ingiustamente – i Testimoni di Geova. Si tratta della cosiddetta “regola dei due testimoni”. Dapprima l’Inchiesta osserva che molte organizzazioni religiose non intraprendono azioni disciplinari interne nei confronti degli aderenti accusati di aver commesso abusi sessuali a meno che non si tratti di membri del clero o di dipendenti. Per la maggior parte, non vengono intraprese azioni nei confronti dei normali aderenti. I Testimoni di Geova – rileva l’Inchiesta – sono un raro “esempio di organizzazione religiosa in cui è in vigore tale procedimento interno. Una volta che è stato determinato se riportare il caso alle autorità competenti, due anziani valuteranno se vi siano prove sufficienti per trattare un’accusa dal punto di vista delle Sacre Scritture” (p. 71, par. 30.1).

Come spiegano i manuali religiosi dei Testimoni di Geova, in assenza di una confessione, per convocare un comitato giudiziario di natura ecclesiastica al fine di disciplinare il presunto molestatore “debbono esserci uno o due testimoni oculari, non qualcuno che semplicemente riporti le cose per sentito dire; se c’è un solo testimone, non può essere avviato nessun procedimento” (p. 71, par. 30.1).

L’Inchiesta critica il modello ecclesiastico dei due testimoni, osservando che “è probabile che l’applicazione della regola nel contesto dell’abuso sessuale sui minori accresca la sofferenza delle vittime, e non corrisponde alla realtà, [poiché], per loro stessa natura, gli abusi sessuali sui minori sono perpetrati il più delle volte in assenza di testimoni” (p. 72, par. 30.1). Secondo l’Inchiesta, “è evidente che questa regola può causare danno alle vittime e ai sopravvissuti dell’abuso sessuale sui minori […] L’applicazione di questa regola dimostra una mancanza di considerazione per la serietà dei crimini implicati e del loro impatto sulle persone. Costituisce anche una mancanza di compassione per la vittima, e serve a protegge l’autore del reato” (p. 115, par. 25).

Mi permetto di dissentire. Qui l’Inchiesta pare cadere nella stessa confusione che aveva cercato encomiabilmente di evitare in merito ad altre questioni. Essa ammette che la cosiddetta regola dei due testimoni “non è intesa quale misura di salvaguardia” (p. 115, par. 25). In altre parole, non ha nulla a che fare con l’unica questione su cui l’Inchiesta avrebbe dovuto indagare.

La maniera in cui i Testimoni di Geova, o qualsiasi altra religione, gestiscono le proprie questioni ecclesiastiche all’interno delle congregazioni non dovrebbe riguardare in alcun modo un’inchiesta di natura secolare. La libertà di religione e la libertà di associazione permettono loro di disciplinare, o di non disciplinare, i loro aderenti nella maniera che ritengono più opportuna. Una volta che abbiano rispettato le leggi o gli statuti riguardanti la denuncia alla polizia dei membri sospettati d’essere colpevoli di abusi sessuali, il fatto che mantengano nel loro gregge tali membri, li espellano o comunque li disciplinino costituisce una questione ecclesiastica che le istituzioni secolari non hanno titolo a regolare.

Ciò avviene anche in altre organizzazioni religiose. Esse possono espellere un membro per questioni come l’eresia, che nessun tribunale secolare considererebbe un crimine. Al contrario, potrebbero decidere di non espellere un membro colpevole di crimini riconosciuti tali dalle leggi secolari, magari perché sperano che questi si ravveda e ritorni a Dio, fatto che può essere irrilevante in un tribunale secolare ma che è altamente rilevante in un contesto religioso.

I Testimoni di Geova trovano una dettagliata e inequivocabile spiegazione di questa differenza in un articolo del 2019 apparso ne La Torre di Guardia, la loro pubblicazione ufficiale, il quale tratta dell’abuso sessuale sui minori e fa parte di una serie di articoli considerati un documento chiave che spiega la policy di protezione ed è stato studiato da tutte le congregazioni dei Testimoni di Geova a livello mondiale. L’articolo definiva gli abusi sessuali sui minori come “azioni particolarmente disgustose e malvagie”. Se si rende colpevole di abuso sessuale, un testimone di Geova – uomo o donna che sia – viola sia la legge secolare sia la legge di Dio.

Quanto alla legge secolare, La Torre di Guardia spiega: “Ogni cristiano deve essere ‘sottomesso alle autorità superiori’ (Rom. 13:1). Dimostriamo di essere sottomessi rispettando le leggi del paese in cui viviamo. Se qualcuno nella congregazione infrange la legge, per esempio abusando di un minore, pecca contro le autorità. (Confronta Atti 25:8.) È vero che gli anziani non hanno l’autorità di far rispettare la legge, ma questo non significa che proteggano chi commette abusi sui minori dalle conseguenze legali del suo peccato (Rom. 13:4)”. L’articolo ribadisce che denunciare un abuso alle autorità secolari non va contro alcun principio di carattere religioso: “che dire se chi viene denunciato fa parte della congregazione e il fatto poi diventa di dominio pubblico? Chi ha sporto denuncia non dovrebbe pensare che così ha recato disonore al nome di Dio. È solo colpa di chi ha abusato del minore se il nome di Dio è stato infangato”.

Tutt’altra questione è se il membro che è stato accusato debba essere espulso dalla congregazione. Qui gli anziani potrebbero applicare criteri diversi rispetto a quelli applicati dai tribunali secolari. “Un cristiano che cede a desideri sbagliati e commette un peccato grave è spiritualmente malato, cioè non ha più una buona relazione con Geova. Gli anziani sono come dei medici: cercano di ‘far star bene il malato’, in questo caso il trasgressore. I loro consigli basati sulle Scritture potranno aiutarlo ad avere di nuovo una buona relazione con Dio. Questo però sarà possibile solo se il trasgressore è davvero pentito”.

Per questo motivo, prima di istituire un comitato giudiziario che potrebbe concludersi con l’espulsione dell’accusato, gli anziani procedono con cautela e applicano la regola biblica riportata in 1 Timoteo 5:19, uno dei passi in cui si indica che sono necessari almeno due testimoni. Ancora una volta, questa regola si applica al procedimento disciplinare di natura ecclesiastica della congregazione, non alla decisione di denunciare il sospettato alle autorità secolari. Chiede La Torre di Guardia: “Sono richiesti due testimoni anche per poter denunciare un presunto abuso alle autorità? No, gli anziani o altri possono denunciare un presunto reato anche in assenza di testimoni”.

Per quanto concerne l’investigazione di natura ecclesiastica da parte della congregazione, “se almeno due persone (chi fa l’accusa e un’altra persona che può confermare l’accaduto o altri episodi di abusi sessuali commessi dall’accusato) dimostrano che l’accusa è fondata, allora viene formato un comitato giudiziario”.

La cosiddetta regola dei due testimoni non comporta che, in assenza di un secondo testimone, la vittima che ha denunciato l’abuso sia accusata di aver mentito, né che sia offerta protezione all’accusato. Come si è visto, l’accusato viene denunciato alle autorità secolari secondo le leggi del Paese. Inoltre, “se non si trova un secondo testimone non significa che chi ha fatto l’accusa abbia mentito. Anche nel caso in cui una trasgressione non possa essere dimostrata da due testimoni, gli anziani riconoscono che potrebbe essere stato commesso un peccato grave, un peccato che danneggia fortemente altri. Offriranno conforto e aiuto continuo a chiunque ne abbia subìto qualche ripercussione. Inoltre terranno d’occhio chi è stato accusato, in modo da proteggere la congregazione da un potenziale pericolo”. Infatti, per proteggere i minori, a coloro che sono ritenuti colpevoli di abusi sui minori ma non sono espulsi vengono imposte, di norma, delle restrizioni.

Questa spiegazione dettagliata illustra in cosa consiste – e in cosa non consiste – la cosiddetta regola dei due testimoni. Tuttavia, un’inchiesta di carattere secolare avrebbe dovuto accontentarsi del fatto che la regola non gioca alcun ruolo nel determinare il modo in cui i Testimoni di Geova interagiscono con le autorità secolari nei casi di abusi sessuali sui minori. La regola dei due testimoni attiene alla sfera della gestione ecclesiastica di una religione, un ambito in cui i governi secolari non possono interferire senza violare la libertà istituzionale delle organizzazioni religiose.

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